Sul sito dell’agenzia delle Entrate, con nota dell’8 novembre, viene segnalato che nel caso in cui un’impresa intenda rinunciare totalmente al credito d’imposta richiesto con la comunicazione iniziale, non deve presentare la comunicazione integrativa. Le Entrate specificano che questo si desume dalla legge istitutiva che prevede che la mancata presentazione della comunicazione integrativa comporta la decadenza automatica dall’agevolazione.
Rimane fermo che gli operatori economici, che hanno presentato la comunicazione e hanno realizzato in tutto o in parte o in maniera eccedente gli investimenti, dovranno trasmettere solo in via telematica fino al 2 dicembre il modello “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica”, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre, degli investimenti indicati.
Come da modifiche apportate con l’ articolo 8 del Dl 155/2024 , mediante la comunicazione integrativa, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria. I richiedenti hanno la possibilità di aggiungere o correggere gli importi degli investimenti già comunicati precedentemente.
Per il riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Rimaniamo a disposizione per ogni possibile chiarimento