Ammessi altri investimenti rispetto a quelli indicati nella prima comunicazione. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del totale.
Con il decreto legge n. 155 del 19 ottobre 2024 è stato modificato l’articolo 1 del Dl 113/2024 secondo il quale, nella stesura originaria, le imprese erano chiamate a dichiarare, con una comunicazione integrativa da effettuare nel periodo intercorrente tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024. Il vincolo era determinato dal tetto massimo che coincideva con l’ammontare degli investimenti indicato nella comunicazione iniziale di prenotazione.
Il nuovo decreto prevede che con la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata, purché realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024. Le imprese devono tenere conto che nella somma delle spese il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento, inoltre i costi ammissibili devono rientrare in un range ricompreso tra un minimo di 200 mila euro e un massimo di 100 milioni di euro. Nella stessa comunicazione, le imprese indicano il nuovo credito spettante considerando gli investimenti aggiuntivi.
Il credito di imposta che possono ottenere cambia a seconda dell’ubicazione dell’impresa e della dimensione della stessa. È previsto un credito d’imposta, per le grandi imprese, pari al 15% nelle aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale, al 30% per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna, nonché al 40% per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia. Le percentuali sono aumentate di 10 punti per le medie imprese e di 20 per le piccole. In questa comunicazione, le imprese devono riportare anche tutti i riferimenti alla documentazione probatoria. Devono indicare i dettagli delle fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di interscambio (Sdi) e gli estremi di altri documenti relative agli acquisti dei beni agevolabili. Per ciascuna fattura, devono indicare il numero della fattura, il codice identificativo Sdi, l’importo agevolabile al netto dell’Iva, il modulo che fa riferimento alla struttura produttiva cui si riferisce l’acquisto, e il codice fiscale del soggetto intestatario della fattura, nel caso in cui l’impresa beneficiaria sia diversa.
Devono riportare anche i dati relativi alla certificazione, con evidenza della data della certificazione, l’identificativo della certificazione (se presente), e il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione, specificando se si tratta di un revisore legale, di una società di revisione o del collegio sindacale.
Il Dl 155/2024 prevede che qualora il credito d’imposta risulta ancora fruibile, con un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate viene determinato l’ammontare massimo del credito d’imposta residuo spettante a ciascun beneficiario, in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. La percentuale applicabile viene stabilita rapportando l’importo delle risorse residue disponibili all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative. In questo modo Agenzia assicura una distribuzione proporzionale delle risorse residue tra le imprese che hanno fatto investimenti maggiori rispetto a quanto originariamente dichiarato.
Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.