Con la circolare 6/E di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in relazione alla definizione delle irregolarità formali (art.1, commi da 166 a 173, Legge 197/2022).
Ricordiamo che vengono ritenute formali e pertanto regolarizzabili con la prevista sanatoria:
- Omesse comunicazioni di inizio o variazioni dell’attività di impresa o professionale;
- Omessa compilazione degli Studi di settore;
- Omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva;
- Omessa presentazione F24 saldo zero;
- Omessa, incompleta o inesatta compilazione dei modelli INTRASTAT;
- Errata compilazione delle fatture per dati ed elementi diversi da aliquota e imponibile;
- Errori sulla competenza temporale senza alcun danno per l’erario;
- Tutte le violazioni contemplate dagli artt. 8 e 11 del Dlgs 471/1997;
- Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
- Le violazioni in materia di inversione contabile previste dall’art 6, commi 9-bis e segg., del Dlgs 471/1997, con Iva erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
- Operazione non soggetta all’inversione contabile con Iva erroneamente assolta dal cessionario o committente (in assenza di frode)
- Omessa fatturazione e registrazione di operazioni imponibili quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo:
- Omessa fatturazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva, se non rileva neanche per le imposte sui redditi;
- Detrazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore (in assenza di frode);
- Dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva irregolari;
- Omessa presentazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (qualora il contribuente non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle entrate);
- Omissione o incompletezza delle segnalazioni riguardanti gli interpelli relativi alle società di comodo;
- Irregolare tenuta della contabilità;
- Omissione di ogni comunicazione richiesta al contribuente nel corso dell’attività istruttoria; mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all’invito a comparire avanzato dagli uffici;
- Omissione o errata trasmissione della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (Spesometro);
- Omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche;
- Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero;
- Emissione di fatture che non contengono le indicazioni previste dalla legge (non riguardanti gli imponibili e l’imposta);
- Violazioni relative alla trasmissione delle dichiarazioni degli intermediari abilitati;
- L’effettuazione di operazioni in regime di non imponibilità senza aver verificato l’avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento, nella misura in cui siano sussistenti i requisiti per la medesima (art. 7 c. 4- bis del DLgs. 471/97);
- Omissione della comunicazione della Dichiarazione d’intento ricevuta dal cliente, quando essa faceva carico al fornitore, in presenza dei requisiti per la non imponibilita’ dell’operazione (regolare emissione, registrazione e fatturazione in regime di non imponibilita’ (vedi risposta del Sole 24 Ore del 28.3.2019);
- Tutti gli obblighi comunicativi: comunicazione delle liquidazioni IVA, dei dati delle fatture, nonché quelle inerenti al vecchio spesometro, le omesse indicazioni dei costi black list, così come l’omessa indicazione delle minusvalenze. Lo stesso deve dirsi per le violazioni commesse dagli intermediari abilitati in merito all’omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali, di cui all’art. 7- bis del DLgs. 241/97.
La Circolare 6/E chiarisce che sono considerate irregolarità formali anche le fatture elettroniche inviate tardivamente allo Sdi, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con relativo regolare versamento dell’imposta dovuta, così come i corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e non inviati all’Agenzia, ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute (200 Euro per ogni annualità che si intende sanare; in unica soluzione oppure in due rate di pari importo al 31/3/2023 e 31/3/2024).
Considerati gli importi previsti ed il numero delle irregolarità sanabili, Vi consigliamo di contattarci per valutare l’opportunità di aderire alla sanatoria in commento.