OBBLIGO PEC PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’
Il comma 860 dell’articolo unico della Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) introduce un nuovo obbligo per i singoli amministratori di società (sia di persone che di capitali), costituitesi a partire dal 1° Gennaio 2025, di dotarsi di una propria Pec.
Si tratta, però, di una previsione, che necessita di chiarimenti applicativi, di cui, a una prima lettura, non si intravedono particolari vantaggi rispetto alle regole già in vigore.
L’attuale sistema, infatti, prevede che ogni impresa iscritta (sia societaria che individuale) debba pubblicare nel registro delle imprese un proprio indirizzo di Pec, una vera e propria sede online dove l’impresa può ricevere e inviare atti con pieno valore legale sulla prova di consegna.
Se l’impresa non adempie all’obbligo, le camere di commercio assegnano e iscrivono d’ufficio nel registro, previa cancellazione di un eventuale indirizzo non più attivo, un particolare domicilio digitale – accessibile dal cassetto dell’imprenditore – abilitato solo in ricezione dei documenti, con contestuale applicazione delle sanzioni amministrative previste (412 euro per le società e 60 per imprese individuali).
Secondo l’ufficio studi del Senato, la ratio della norma che estende l’obbligo di Pec per gli amministratori di società è quella di “garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione”.
L’ufficio studi, inoltre, chiarisce che «in questo modo, si uniforma l’uso della Pec tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale»: ma una tale considerazione rende ancora più difficile capire l’effettiva ratio della disposizione, visto che l’obbligo per le società di pubblicare la propria Pec è vigente dal 2008.
Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.