LEGGE DI BILANCIO 2024

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO 2023

La Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 Dicembre 2023, n. 213, commi 78-85 dell’articolo 1)  consente di regolarizzare le esistenze iniziali al 1° Gennaio 2023.

Ambito soggettivo

La norma (comma 78) consente la regolarizzazione – in via facoltativa – agli «esercenti attività d’impresa che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio». Nel testo della Legge di bilancio 2024 non è presenta alcuna limitazione alle imprese soggette agli Isa.

Sarà necessario attendere precisazioni circa la possibilità di fruire della norma che dispone l’adeguamento del magazzino da parte dei soggetti in contabilità semplificata, dato che – fermi restando gli obblighi di natura civilistica – per detti soggetti la variazione delle rimanenze non produce effetti fiscali.

Oggetto della regolarizzazione

Il citato comma 78 consente l’«adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92» del Tuir, ossia:

– prodotti finiti;

– merci;

– materie prime e sussidiarie, semilavorati.

Pertanto, non sono oggetto della sanatoria le esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui disciplina si rinviene nell’articolo 93 del Tuir.

Periodo in cui avviene la sanatoria

La regolarizzazione avviene «relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 Settembre 2023» (comma 78).

Poiché oggetto della regolarizzazione sono le esistenze iniziali – relative al periodo d’imposta in corso al 30 Settembre 2023 – si tratta di sanare le esistenze iniziali al 1° Gennaio 2023.

Modalità di adeguamento

Sono previste due modalità alternative di effettuazione della regolarizzazione, ossia (comma 79):

1) eliminazione delle esistenze iniziali di quantità e/o valori superiori a quelli effettivi;

2) iscrizione di esistenze iniziali precedentemente omesse.

Costo della regolarizzazione

Qualora venga adottato il metodo della eliminazione delle esistenze iniziali occorre effettuare il versamento a titolo di (comma 80):

a) IVA: determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale (per la sanatoria della Legge 488/1999 i coefficienti erano stati fissati dal Dm 23 marzo 2000). Evidentemente il coefficiente dovrebbe sostituire il margine goduto nella ipotetica vendita «in nero».

b) imposta sostitutiva (dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap): in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate ai fini Iva e il valore eliminato.

Qualora venga adottato il metodo della iscrizione di esistenze iniziali occorre effettuare il versamento a titolo di (comma 81) imposta sostitutiva (dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap) in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto. Nulla è dovuto a titolo di IVA, in quanto il tributo verrà applicato in sede di vendita dei beni iscritti ex novo.

Termini di versamento

Il comma 82 prevede che il versamento dell’IVA (eventuale) e dell’imposta sostitutiva debba essere effettuato in 2 rate di pari importo:

-la prima entro il termine per il pagamento delle imposte relative al 2023 (1° Luglio 2024);

-la seconda entro il termine per il pagamento del II acconto delle imposte 2024 (2 Dicembre 2024).

I codici tributo da utilizzare per l’effettuazione del versamento saranno istituiti dall’Agenzia delle Entrate con apposita risoluzione.

La regolarizzazione avviene mediante indicazione dei valori di adeguamento nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 (modello REDDITI 2024 e modello Irap 2024), come previsto dal comma 82.

Ciò significa che, una volta esercitata l’opzione relativa alla sanatoria, il mancato versamento delle imposte dovute:

-non comporta la decadenza dai benefici;

-determina l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate nonché di quelle ancora da pagare, maggiorate dei relativi interessi e sanzioni.

È ammesso avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali dell’articolo 13, Dlgs 472/1997.

Effetti dell’adeguamento

La norma (commi 83 e 84) dispone che:

1) i nuovi valori sono riconosciuti, a decorrere dal 2023 ai fini civilistici e fiscali, nel limite del valore eliminato o iscritto. Così, ad esempio, i nuovi valori – a seguito dell’adeguamento effettuato – avranno effetti in relazione alla compilazione dei modelli REDDITI 2024, Irap 2024, ISA 2024;

2) «L’adeguamento di cui al comma 78 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere», per cui i nuovi valori non possono essere utilizzati dall’Amministrazione finanziaria ai fini dell’accertamento relativo ai periodi d’imposta precedenti il 2023, ovviamente limitatamente ai beni oggetto di regolarizzazione (ferma restando la possibilità di espletare l’accertamento relativamente ad altre componenti di reddito, attive e passive; cfr. circolare 115/2000). In pratica, in relazione ai soli valori delle rimanenze, si viene a creare una sorta di franchigia per la quale l’Amministrazione finanziaria non potrà assumere il valore eliminato o iscritto in seguito all’adeguamento per accertare maggiori redditi d’impresa oppure presumere acquisti o cessioni di beni senza l’applicazione dell’Iva.

Inoltre, l’adeguamento non rileva – quanto agli aspetti di natura civilistica e amministrativa – ai fini sanzionatori per l’irregolare tenuta delle scritture contabili, la presentazione di dichiarazione infedele e per l’omessa fatturazione o registrazione di operazioni imponibili.

L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte (Irpef, Ires e Irap).

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.

Cosenza, 18 Gennaio 2024