ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI : ADEMPIMENTI COMUNICATIVI

Con la presente richiamiamo l’attenzione sull’adempimento richiesto dalla normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi), riguardante la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Sono obbligati alla trasmissione dei dati:

– le imprese dotate di personalità giuridica, ovvero le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative;

– le persone giuridiche private, ossia le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni tenute all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al Dpr 361/2000;

– i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust.

L’obbligo di comunicazione, pertanto, non riguarda le società di persone, le imprese individuali e le associazioni non riconosciute.

La comunicazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva deve essere inviata all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente, per l’iscrizione e la conservazione nella sezione autonoma, dai seguenti soggetti:

• amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica,

• fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private.

Concentrando l’attenzione sulle imprese dotate di personalità giuridica, ricordiamo che nelle società di capitali la titolarità effettiva deve essere individuata facendo riferimento a tre criteri alternativi e successivi: solo se il primo criterio non conduce a risultati si può passare al secondo, e, se non si raggiunge una conclusione, si può passare al terzo (articolo 20, Dlgs 231/2007):

1 titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (“criterio della proprietà”);

2 qualora il criterio appena richiamato non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, quest’ultimo può essere fatto coincidere con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, oppure il controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea, o, infine, al quale sono riconducibili particolari vincoli contrattuali che consentano comunque di esercitare un’influenza dominante (“criterio del controllo”);

3 se i primi due criteri non si rivelano utili, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (“criterio residuale”).

Da ciò ne discende che l’amministratore di una società non è sempre il titolare effettivo, ma può essere considerato tale soltanto in ultima istanza, quando nessuno detiene direttamente o indirettamente una percentuale superiore al 25% del capitale e nessuno esercita il controllo della società secondo le modalità prima richiamate.

Se le quote formano oggetto di usufrutto: generalmente, il titolare effettivo può essere individuato nella figura dell’usufruttuario, in quanto è a lui che spetta il diritto di voto e il diritto di percepire gli utili, salvo diversa convenzione con il nudo proprietario. Se, invece, gli accordi prevedono che il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sia quest’ultimo che l’usufruttuario possono essere considerati titolari effettivi se la partecipazione supera il 25% del capitale sociale.

Nei trustititolari effettivi sono: costituenti, fiduciari, guardiani (ovvero altre persone che agiscono per conto del fiduciario, ove esistenti), i beneficiari o classe di beneficiari e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust, nonché qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust.

L’obbligo deve essere adempiuto entro il termine perentorio dell’11 Dicembre 2023 (60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha attestato l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, scadendo il termine su indicato in un giorno festivo, venerdì 8 Dicembre).

L’omissione della comunicazione comporta l’applicazione, da parte della Camera di commercio territorialmente competente, della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice civile (da 103 euro a 1.032 euro), fermo restando che se la comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Vi invitiamo a prendere visione delle informazioni necessarie per il corretto adempimento dell’obbligo al seguente link: https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento