È stato pubblicato in «Gazzetta» il decreto legislativo, il n. 83 del 17 Giugno 2022, che recepisce la direttiva insolvency, e che entrerà in vigore il 15 Luglio (anche se al ministero della Giustizia è in corso di elaborazione un secondo intervento correttivo di alcune questioni formali che quasi certamente verrà formalizzato dopo l’estate).
In sintesi.
Intanto, in una nota diffusa ieri sera, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’invio delle segnalazioni al contribuente e all’organo di controllo relative agli omessi versamenti IVA superiori a 5.000 Euro, a partire dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre, serve ad attivare un sistema di allerta a tutela dell’impresa: sarà l’impresa stessa, infatti, a valutare se è necessario attivare la procedura di composizione negoziata per prevenire lo stato di crisi.
Il decreto, poi, prevede che costituiscono segnali di previsione tempestiva della crisi una serie di elementi:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti a patto che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
Uno degli altri punti importanti del provvedimento è sicuramente rappresentato dall’introduzione dei piani di ristrutturazione che possono essere omologati solo se approvati da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto. Si dispone così una nuova procedura per il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, che prevede l’obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, basate su posizione giuridica e interessi economici omogenei, e che consente di distribuire il ricavato del piano in deroga al principio del trattamento paritario di tutti i creditori (facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall’omologazione).
Introdotti poi, nelle imprese con più di 15 dipendenti, obblighi di informazione e consultazione con i sindacati in tutti i casi in cui non è previsto da leggi o accordi collettivi.
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