RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER
Anche i soggetti che non hanno pagato nessuna delle rate della rottamazione quater possono fruire della riapertura dei termini.
La condizione, però, è di non lasciare scadere la rata ordinaria in scadenza il 28 Febbraio (più i 5 giorni di tolleranza), oltre che quella di presentare l’apposita denuncia entro la fine del mese di Aprile.
Non si tratta di una riapertura della scadenza per presentare l’istanza di rottamazione quater, ma della rimessione in termini per pagare le rate scadute.
A maggior ragione, ovviamente, la riapertura vale per i debitori che dovessero aver versato in ritardo una o più delle quote dovute, superando la predetta soglia di tolleranza dei 5 giorni. In tale eventualità, dovrebbero essere richiesti gli interessi per il ritardo.
Dunque, via libera anche per tutti quelli che, dopo la tempestiva trasmissione della domanda di rottamazione, non hanno poi pagato mai nulla.
Per fruire della nuova opportunità, si ricorda, occorre trasmettere in via telematica una nuova istanza, che sarà messa a disposizione sul sito di agenzia delle Entrate – Riscossione entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
L’Agente della riscossione poi trasmetterà ai debitori la liquidazione delle somme dovute entro il 30 Giugno prossimo.
Il numero massimo di rate che si può indicare nella nuova domanda è 10, in scadenza a Luglio e Novembre 2025, e poi nei mesi di Febbraio, Maggio, Luglio e Novembre 2026 e 2027.
Anche per queste rate valgono le regole generali: se se ne salta una o la si versa con ritardo maggiore di 5 giorni, si perdono tutti i vantaggi della rottamazione.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.