DDL BILANCIO

NOVITA’ SULLE AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

Sappiamo che, nel caso in cui l’azienda assegni a un dipendente un’autovettura di proprietà aziendale, utilizzabile sia a fini lavorativi che personali (uso promiscuo), l’uso personale di tale veicolo concorre alla formazione di reddito per il dipendente (benefit), con conseguente tassazione.

Attualmente, la normativa stabilisce che l’ammontare di reddito annuo cui corrisponde il benefit “auto aziendale” va calcolato con una percentuale che dipende dalle emissioni di CO2 (indicato al punto V7 della carta o libretto di circolazione); in tal modo la norma risulta premiante per le auto a basse emissioni. La tassazione sarà dunque calcolata su una percentuale (variabile a seconda delle emissioni di CO2) del costo chilometrico definito dall’Aci per il modello specifico di veicolo, relativo a 15.000 km di percorrenza nell’anno:

-25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km,

-30% per quelli tra 61 e 160 g/km,

-50% per la fascia 161-190 g/km,

-60% per oltre 190 g/km.

L’articolo 7 del ddl Bilancio prevede significativi cambiamenti alla disciplina delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

In primo luogo, viene sostituito il criterio per la determinazione del valore del fringe benefit rappresentato dal livello di emissioni di anidride carbonica dei veicoli, con la tipologia di alimentazione: in sostanza, a partire dal 1° Gennaio 2025, per le assegnazioni di veicoli nuovi si dovrà solo tener conto se il veicolo concesso è con motore elettrico, ibrido plug-in o termico.

Inoltre, vengono rimodulati i coefficienti fiscali da applicare ai fini del calcolo del valore imponibile del benefit, spostando l’ago della bilancia a favore delle autovetture ecologiche, ovvero full electric o ibride plug-in, mentre vengono fortemente penalizzate quelle con motore termico nella fascia compresa tra 61 e 160 g/km di Co2 (che poi rappresentano la maggior parte dei veicoli attualmente acquistabili o noleggiabili).

La nuova disciplina prevede che per le autovetture, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con «contratti stipulati» a decorrere dal 1° Gennaio 2025, si deve assumere il 50% dell’importo corrispondente al costo di percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.

Vengono, però inserite due aliquote agevolate:

-10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica (ossia per le Bev),

-20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in (Phev, che hanno una doppia alimentazione e una presa di ricarica).

Restano fuori dalle aliquote agevolate del 10% e 20% le ibride (Hev) che combinano un motore a combustione interna con un motore elettrico e non richiedono una ricarica esterna, poiché la batteria si ricarica durante la guida. Lo stesso vale per per i veicoli a metano, Gpl e a idrogeno.

Per coloro che non possono accedere alle auto ecologiche agevolate, l’aumento della tassazione e contribuzione è evidente.

Un esempio

Per tutte le vetture alimentate a diesel o benzina la percentuale per determinare la partecipazione al reddito imponibile del dipendente sale al 50%: quindi, per un’autovettura che oggi ha un fringe benefit di 2.416,50 Euro, si salirebbe a oltre 4.000 con un aumento del 66%, pari a oltre 1.600 Euro.

Mentre, una vettura con un costo Aci simile, ma Full Electric con un’aliquota del 10%, passerebbe da un costo annuo di 1954,50 a 781,80 Euro, beneficiando così di un doppio vantaggio: un abbattimento di 1.172 Euro e con la possibilità di rientrare nella soglia di esenzione dei 1.000 di fringe benefit.

Nulla cambia per le auto assegnate entro il 31 dicembre 2024 o comunque immatricolate fino a tale data.

Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.