AUTO ELETTRICHE
Nella risposta a interpello 477/2023, l’agenzia delle Entrate sostiene che l’agente di commercio può dedurre il costo e detrarre l’Iva relativa alle ricariche dell’auto elettrica con le stesse regole che adotta per il carburante tradizionale.
Nella risposta, infatti, l’AE richiama le norme che disciplinano gli aspetti fiscali del tema (articolo 164 del Tuir quanto alle imposte dirette e articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972 in riferimento all’Iva), conferma che un soggetto, esercente attività di agenzia o di rappresentanza di commercio, ha diritto di dedurre dal reddito d’impresa, nella misura dell’80% il costo del carburante impiegato per l’auto utilizzata nell’ambito della propria attività e di detrarre l’Iva in misura piena e conclude che, se tale principio vale per il carburante, lo stesso deve dirsi anche per l’energia elettrica, che al pari del primo svolge una funzione di “autotrazione” dell’autovettura. Se così non fosse, infatti, si creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.
Ricordiamo che sia la detraibilità dell’Iva sia la deducibilità delle spese per carburante/elettricità per autotrazione valgono sono se il loro consumo è pagato mediante carte di credito, di debito, prepagate, etc.
Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.