LAVORO AUTONOMO
PAGAMENTO TRACCIATO OBBLIGATORIO PER LE SPESE RIADDEBITATE
La legge di Bilancio per il 2025 (L.207/2024) ha introdotto nell’art. 54 del Tuir un nuovo comma 6-ter, che comporta per i lavoratori autonomi l’obbligo di tracciabilità per la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché per i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi.
Dal 1° Gennaio queste spese sono deducibili solamente se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento, come carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari o circolari e i pagamenti mediante app via smartphone che, tramite l’inserimento di codice Iban e numero di cellulare, permette di effettuare transazioni di denaro (art. 23 Dlgs. n. 241/1997 ).
La tracciabilità del pagamento rileva soprattutto per il committente, che, per poter dedurre i costi addebitati dal professionista dovrà ottenere anche la prova del pagamento tracciato.
Nel reddito d’impresa il nuovo comma 3-bis dell’art. 95 del Tuir, introdotto dalla legge di bilancio per il 2025, richiede la tracciabilità dei pagamenti per i rimborsi analitici delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi.
Il lavoratore autonomo dovrà quindi consegnare al committente copia del pagamento tracciato (ad esempio, nei casi più frequenti di pagamento mediante carta di credito/debito o via app, la ricevuta del pos).
Questo obbligherà non solo alla conservazione del documento che attesta il pagamento da parte del professionista ma anche alla sua fotocopia o scansione per poterlo consegnare o trasmettere al committente via e-mail o allegandolo alla fattura elettronica.
Restiamo a disposizione per ogni possibile chiarimento.